Se uno dei coniugi muore per colpa di un terzo, l’altro coniuge può chiedere al responsabile il risarcimento del danno morale per la perdita del legame affettivo.
Gli importi previsti per il risarcimento danni sono elevati.
Di norma, il coniuge danneggiato non è tenuto a presentare prove per dimostrare l’esistenza del rapporto coniugale.
L’onere della prova spetta al responsabile della morte: questi deve dimostrare, se del caso, che il legame affettivo non esisteva affatto o era di scarsa intensità, al fine di ottenere l’esclusione o la riduzione del risarcimento danni.
Il responsabile può, ad esempio, dimostrare che i coniugi erano separati. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 31373/2025, tale prova non è sufficiente per escludere una richiesta di risarcimento danni. Di norma, infatti, anche il coniuge separato ha diritto al risarcimento, in base al rapporto passato con il defunto e inoltre perché una separazione non significa necessariamente la fine definitiva del matrimonio, ma è sempre possibile una ripresa della relazione.
