Come è noto, secondo il diritto italiano ai cosiddetti legittimari (ovvero coniuge e figli, in subordine i genitori) è riservata per legge una determinata quota dell’eredità (quota legittima o di riserva).
La quota di riserva è calcolata sulla base del patrimonio ereditario, che a sua volta è costituito dal patrimonio residuo alla data del decesso e dalle donazioni effettuate dal deceduto.
Se tali quote vengono violate da disposizioni testamentarie o da donazioni effettuate in vita, l’erede interessato può richiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie e quindi anche delle donazioni, al fine di ripristinare la propria quota di riserva.
Finora, tuttavia, l’erede leso poteva ricorrere anche al terzo acquirente dell’immobile donato per ripristinare la sua quota, in caso di insufficienza dei mezzi del donatario, se la donazione era stata effettuata meno di 20 anni prima.
A seguito di una recente modifica legislativa ciò non è più possibile, per cui gli acquirenti di immobili donati sono ora protetti da possibili attacchi da parte degli legittimari lesi. Ciò comporta naturalmente una minore protezione degli eredi legittimi, che possono ricorrere solo al patrimonio del donatario.
